Copia della sentenza con la quale il Governo Militare Pontificio commuta la pena di morte inflitta in data 20 luglio 1859 a Nicola Danzetta, Antonio Cesarei e Filippo Tantini rispettivamente in 15, 10 e 5 anni di carcere, mentre conferma per gli altri membri del Governo provvisorio (Zeffirino Faina-Baldini, Francesco Guardabassi, Carlo Bruschi e Tiberio Berardi), imputati nello stesso processo, la pena capitale
Governo Militare Pontificio
In nome di S.S. Papa Pio IX Felicemente Regnante
Perugia 29 Ottobre 1859
Il Consiglio di Guerra Speciale Straordinario composto
Dagli Illmi [Illustrissimi] Signori
Maggiore Comme Giuseppe Jeannerat del 1° Reggto [Reggimento] Estero = Presidente
Giudici:
Capitan Cav. Eugenio De Lavallaz id. [idem]
Capitan Cav. Giuliano Pifferi di Gendarmeria
Capitan Cav. Giuseppe Baselgia del 1° Estero
Capitan Cav. Carlo Leoni de’ finanzieri
Capitan Cav. Fortunato Stoeklin del 1° Estero
Avvocato Agapito Bossetti Uditore Militare della 1a divisione, e del governo militare, Relatore
Con l’assistenza di me Attuario Militare
Si è quest’oggi riunito in una delle sale della Residenza Governativa militare per giudicare la causa
Perugina
di
Lesa Maestà
Contro
Guardabassi Francesco del fu Mariano, da Perugia, di anni 67, vedovo, Possidente
Danzetta Barone Nicola, del fu Fabio, di anni 39, da Perugia, coniugato, Possidente
Faina-Baldini Zeffirino di Venanzio, da S. Venanzio di Orvieto, di anni 34, vedovo, Possidente e Banchiere
Berardi Dr. Tiberio del fu Gio. Batta [Battista] di anni 45 da Perugia, coniugato, legale
Bruschi Dr. Carlo, di Domenico, di anni 37, da Perugia, coniugato, legale
Cesarei Conte Antonio del fu Giulio, di anni 35, da Perugia, coniugato, Possidente
Tantini Dr. Filippo di Luigi di anni 33, da Perugia, coniugato, Possidente e Legale
I prevenuti non sono presenti perché contumaci tutti.
Visto l’ordine di arresto rilasciato contro tutti i suddetti prevenuti rimasto senza effetto per la latitanza dei medesimi.
Viste le intimazioni all’ultimo domicilio dei prevenuti, ed in altri luoghi pubblici affisse dall’ordine d’arresto coi termini della legge prescritti.
Visto il decreto del Presidente del Tribunale Inquirente, Sig. Avvo[Avvocato] Pietro Piselli Uditore Generale Militare, col quale fu dichiarato essere i prevenuti inanzi nella contumacia e venne ordinata la proposizione della causa a forma di legge.
Scorso il termine dalla legge prescritto per la proposizione della causa stressa.
Considerati prima gli atti contumaciali e riconosciuti regolari
Udita e considerata la relazione della causa e della risultanza degli atti processuali fatta ed in precedenza già distribuita dall’uditore ai singoli Siggi [Signori] giudici.
Udito il voto consultivo dell’Uditore suddetto col quale opinava per la condanna dei prevenuti Guardabassi, Faina-Baldini, Berardi e Bruschi a senso degli arti [articoli] 84 e 85; Per Danzetta a senso dell’arto [articolo] 86, e per la esenzione della pena ed assoluzione di Cesarei e Tantini a senso dell’arto [articolo] 87 dell’Editto Pen. [Penale] Comune.
Chiusa la discussione, e rimasti soli i Giudici per deliberare, dopo evase le questioni dal Sig. Presidente proposte, si è venuto alla relazione ed emanazione della seguente
Sentenza
Imitando Bologna già insorta nel giorno 12 del giugno 1859, insorgeva nel giorno 14 dello stesso mese Perugia. A Giunta di Governo Provvisorio si erigevano Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina-Baldini, Nicola Danzetta e Tiberio Berardi in qualità di Segretario.
Essi infatti furono quelli che nel mattino del quattordici unitamente a Carlo Bruschi, mentre un sempre crescente numero di Popoli di aggirava pel corso della Città e si ammutinava sotto il Palazzo Delegatizio, si presentarono al Preside Apostolico Ms. [Monsignor] Giordani intimandogli di cedere il potere, conforme ceder dovette premettendo le più solenni proteste a favore del Pontificio Governo, e dopo aver fatto appello ai Capi delle Milizie Pontificie, i quali convennero che una efficace opposizione, come esso Preside richiedeva, non poteva per più riflessi attuarsi.
Partito il Preside, e con Esso le autorità subalterne tanto civili che Militari non che la Truppa, i nominati componenti la Giunta di Governo inalberata la tricolore bandiera e cancellata quindi l’Arma del Pontefice emisero un proclama ove credettero esporre i motivi del loro operato, si dichiararono rettori della cosa pubblica, e conclusero infine coll’evitare il concorso di tutti i cittadini.
Nel giorno 17 con apposita stampa annunciarono gli stessi governati che uno dei membri, Nicola Danzetta, si assentava per servizio pubblico, e che tutti i decreti emanabili sarebbero stati validi anche senza la firma del medesimo.
Nello stesso giorno 17, firmando i soli Guardabassi, Faina-Baldini e Berardi, pubblicarono un decreto col quale si ordinava che tutti i possessori di fucili in istato servibile ne dessero l’assegna nell’Ufficio di Polizia non più tardi delle due pomeridiane del seguente giorno.
Nel giorno 19 infine annunciarono al pubblico l’istituzione di un comitato militare nelle persone di Antonio Cesarei, Filippo Tantini e Carlo Bruschi, il quale comitato doveva provvedere alla organizzazione di una milizia volontaria per la sicurezza e difesa della città. E poiché mancavano le Armi da fuoco, così dalla vicina Toscana fece la Giunta del provvisorio Governo venire in Perugia quattrocento fucili che vi giunsero la sera dello stesso giorno 19.
Intanto che la ripetuta giunta così agiva e dalle pubbliche casse prendeva danaro per far fronte alle spese del momento, il Governo Pontificio disponeva che il 1° Reggimento Estero al servizio della S. Sede comandato dal Sigi [Signor] Colonnello Comme Schimd, con una sezione di artiglieria marciasse sollecitamente alla volta di Perugia e riunendosi a Foligno alla Gendarmeria ed ai Finanzieri che là avevano preso stanza dopo l’evacuazione da quella Città, vi ripristinasse l’ordine Governativo.
I consigli e le persuasive non valsero a distogliere chi allora governava Perugia dalla resistenza che avevano deciso di opporre alla sopraveniente soldatesca e fatte alla meglio poche opere di difesa, e disposti gli uomini sulle mura specialmente del Frontone e Monastero dei Cassinesi, in quella parte cioè ove certo vedevasi l’attacco, sostennero nel giorno 20 per qualche ora un’accanito (sic) combattimento che riuscì dannoso e micidiale da ambe le parti. Finalmente scalate i soldati le mura, atterrati i ripari, s’impossessarono della Città che proseguendo nella resistenza non andò quindi esente da ben deplorabili avvenimenti. Abbattuta per tal modo la bandiera della rivoluzione, fu ad essa risostituita l’arma del Pontefice ed il Governo legittimo tornò a riprendere il potere.
Considerando che gli estremi della Rivoluzione si verificarono tutti nell’azione di cui si è tenuta parola essendo rimasto in atti pienamente stabilita che i componenti il provvisorio Governo, ossia quelli che si eressero a capi della rivoluzione erano sudditi Pontifici perché nati e domiciliati in Perugia, Città soggetta ai Domini della Chiesa, e che con adunamento di uomini ed armi abbatterono il Pontificio Regime, distruggendo così la costituita forma di Governo, e cogli uomini e colle armi si opposero alle Truppe che dal sovrano Pontefice furono a Perugia spedite per ripristinarvi il governo legittimo.
Considerando che la specifica colpabilità dei nostri nominati Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina-Baldini, Nicola Danzetta e Tiberio Berardi è evidentemente coartata per gli atti formali cui essi dettero luogo pubblicando proclami, emettendo decreti, inviando circolari eccitanti ad emanciparsi dal Pontificio Governo, adunando uomini ed armi, nominando un comitato di difesa, ed ordinando l’armata resistenza alle soldatesche del Sovrano Pontefice.
Considerando che sebbene il Bruschi non facesse apparentemente parte di coloro che si eressero a Giunta di Governo Provvisorio, e dei quali si è ora parlato, pure v’ha in atti la prova che concorresse coi medesimi ad ingiungere al Preside Aplico [Apostolico] di deporre il potere, che esercitasse le funzioni ed agisse come Comandante Provvisorio le Truppe e la Piazza sino al punto di pubblicare un ordine del giorno concernente le promozioni di quei militari che dimentichi del giuramento di fedeltà alla S. Sede prestato passarono a servire la bandiera della rivoluzione, eccitandoli alla persistenza colle speranze di gloria, che solo si occupò dell’arruolamento volontario e dell’organizzazione così dell’urbana milizia dispensando ad essa le armi, che fu infine Segretario del comitato di difesa pubblica, agendo ed operando a tutt’uomo per sostenere la rivoluzione.
Considerando che se venne pubblicata la nomina di un comitato di difesa nelle persone degli indicati Antonio Cesarei e Filippo Tantini, e questi ne assunsero l’incarico insieme al Bruschi, gli atti che presentarono a carico di questi una vera spontaneità ed una realtà di azioni, per quelli, che non risulta dessero alcun’opera all’organizzazione dei volontari ed all’arruolamento dei medesimi, non dettero che una notificazione da essi firmata concernente il divieto della sortita dei notabili della Città senza permesso della locale Polizia, la presentazione di ambedue nelle camere abbaziali dei BB. Monaci Cassinesi invitando quell’abate a permettere che nel monastero si erigessero opere di difesa, mostrando però al medesimo un’ordine (sic) relativo firmato dai componenti il Provvisorio Governo meno Danzetta.
Considerando che l’accesso nel monastero è coartato in quanto al Cesarei da un solo Testimonio, e dubbio rimane in quanto al Tantini perché chi unicamente ne depone dichiara di non averlo conosciuto, e di averlo appreso per altrui referto.
Considerando che né a carico del Cesarei, né a carico del Tantini emergono prove che valgono a farli conoscere autori ed attori pregiudizievoli in quella circostanza; che anzi non v’ha chi deponga aver veduto il Tantini nei frangenti della rivoluzione, e tutti convengono che nessuno dei due si trovasse allo scoppiare della medesima, escludendo così a loro danno ogni machinazione (sic) ed ogni intervento a quelli atti che precederono ed accompagnarono la rivoluzione stessa.
Considerando che seppure v’è chi deponga che il Cesarei dopo nominato membro del comitato di difesa cingesse la spada, neppure uno v’ha che attesti di averlo veduto procedere ad alcuna di quelle azioni che necessarie si rendevano all’esercizio delle assunte funzioni come avvenne del Bruschi, ed anzi col deposto d’imparziali persone si stabilì che mentre erano già incominciati e fervevan l’attacco e la difesa presso il Frontone, esso Cesarei con un contegno messo e sofferente inoperoso se ne stava in vicinanza al Palazzo Delegatizio nell’interno della Città.
Considerando che per tutte le suespresse circostanze v’è luogo a ritenere che tanto il Cesarei che il Tantini non si unissero spontaneamente alla rivoluzione accettando però di far parte ed anzi comporre il comitato di difesa pubblica spiegando una maggiore ed una minore attività respettivamente, quantunque, come si è già detto, non ne risultasse pregiudizievole.
Considerando che non poche sono le deposizioni le quali testimoniando dell’indole mostrata dal prevenuto Nicola Danzetta nel giorno che precedette la ribellione ed in quello in cui seguì, lo dimostrano pure spontaneamente postosi far parte nella ribellione stessa perché nel giorno innanzi si espresse che avrebbe fatto di tutto onde la rivoluzione non fosse accaduta ritenendo una pazzia il ribellarsi al proprio sovrano, sentimento del quale fecero convincere il non aver interloquito mai allorché s’intimo al Preside Apostolico di cedere il potere, la esibizione spontanea di garantire nella partenza il Preside stesso conforme avvenne, il dispiacere dimostrato nell’agire come taluno dichiara di aver veduto ed altri risaputo.
Considerando che tranne il Faina, Cesarei e Tantini, a carico degli altri emergono precedenti inquisizioni e cattive note politiche, per le quali nessuno di essi fu mai condannato.
Visti gli arti[articoli] = 84, 85 ed 86 del Regol. [Regolamento] Pen. [Penale] Come [Comune], cioè art. [articolo] 84 “sono puniti colla morte di esemplarità coloro che promuovono o sostengono la sedizione ed insurrezione contro il Sovrano e il Governo con arruolamento di uomini, raccolta d’armi e munizioni,divulgazioni di stampe e scritti eccitanti alla ribellione” = 85 = “il condannato per i delitti contemplati nel precedente articolo perde ogni diritto alla porzione disponibile del suo patrimonio all’epoca del commesso delitto, la quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del Governo a riparazione di qualunque danno” = 86 = “a coloro che furono sedotti ad unirsi alla cospirazione o sedizione si diminuisce la pena di due ed anche di tre gradi secondo le rispettive circostanze attenuanti”
Visto e ritenuto tutto quello che è a vedersi ed a ritenersi
Il Consiglio di Guerra
Invocato il SSmo [Santissimo] Nome di Dio
Ad unanimità di voti ha dichiarato e dichiara constare tanto in genere che in specie del titolo di Lesa maestà per sedizione promossa, avvenuta e consumata, e della reità in essa di Francesco Guardabassi, Zeffirino Faina-Baldini, Tiberio Berardi e Carlo Bruschi, ed all’appoggio dei citati art.i [articoli] 84 e 85 li ha condannati e condanna alla morte di esemplarità oltre alla rifazione in solidum di tutti i danni e spese verso chiunque di ragione. A pluralità di voti poi, avendo uno solo dei Siggi [Signori] Giudici opinato per la pena capitale ha respettivamente condannato a seconda delle maggiori e minori circostanze attenuanti, ritenendoli come sedotti ad unirsi alla cospirazione, ed all’appoggio, perciò del citato arto [articolo] 86, Nicola Danzetta a quindici anni di galera, il Cesarei a dieci anni, ed il Tantini a cinque anni della stessa pena.
E così ha giudicato e giudica per la verità, giustizia ed altrui esempio
Firmati =
Jeannerat Magge [Maggiore]
Capitani:
De Lavallaz
C. Leoni
Balsegia
G. Pifferi
Stoeklin
Così è = E. Giarè
Per copia conforme all’originale
Oggi Sette Decembre 1859
Sottoscritto Cursore presso il Tribunale Civile di Perugia ha lasciato la presente copia di Sentenza nel domicilio del Sig.r Zeffirino Faina-Baldini consegnandola in mani del domestico
Tancredi Bartoccini
Nota: una copia dell’atto, con alcune varianti, è conservata presso l’Archivio di Stato di Perugia con segnatura
Archivio Storico del Comune di Perugia, Amministrativo 1817-1859, b. 38, fasc. 7 cc. 137r-142r
Bibliografia: A. Montesperelli, Perugia nel Risorgimento 1830-1860, Perugia, Simonelli, 1959;
B. Raschi, Movimento politico della città di Perugia dal 1846 al 1860. Cioè dalla esaltazione di Pio IX all’annessione al Regno di Vittorio Emanuele II, Foligno, Tip. Già Cooperativa, 1904, p. 104.